Nella nostra società sono comuni contratti di lavoro che vengono definiti atipici ed anche le prestazioni di lavoro occasionale alle quali si applicano specifiche norme, diverse da quelle relative ai salari dei lavoratori dipendenti.
In particolare l'articolo 2222 del Codice Civile disciplina il contratto d'opera che si realizza quando una persona offre un servizio in maniera saltuaria, non essendo inserito nell'organico dell'azienda, ed opera in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione rispetto al committente.
Il Decreto Legislativo 276/2003, noto come Legge Biagi, introduce inoltre limiti temporali, stabilendo che non è possibile prestare servizio per oltre 30 giorni per uno stesso committente, e limiti relativi ai compensi che non possono oltrepassare i 5000 euro all'anno, dal momento che in caso contrario è obbligatorio per il lavoratore iscriversi alla gestione separata.
In altri termini se i compensi annuali complessivi di un lavoratore autonomo occasionale superano la soglia precedentemente citata è necessario il versamento dei contributi all'INPS relativamente alla parte eccedente i 5000 euro.
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